Reverse Charge

Reverse charge settore logistica: codice tributo per versare

Con la Risoluzione n 47 del 28 luglio, le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto IVA 

dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, vediamo tutti i dettagli per pagare.

Opzione IVA dal committente settore logistica: codice tributo per versare

La Risoluzione ricorda che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del
Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
Nelle more dellaautorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo
ch
e “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.  La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.  Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
Con il Provvedimento N delle entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni
di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica
di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica –regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30
    dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle

somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e

dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”

Nessun articolo correlato