730/2026: nuovi codici per i mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
|
Reddito complessivo |
Importo base |
nessun figlio 0,5 |
1 figlio 0,7 |
2 figli 0,85 |
3+ figli o figlio disabile |
|
75.001-100.000 euro |
14.000 |
7.000 |
9.800 |
11.900 |
14.000 |
|
Oltre 100.000 euro |
8.000 |
4.000 |
5.600 |
6.800 |
8.000 |
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.
Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula
La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO
Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026
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