Lavoro Dipendente

Imposta sostitutiva 2026 lavoro notturno, festivo: Faq e codici tributo

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante misura di alleggerimento fiscale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato: per il solo periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.

Le novità sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che dedica uno specifico approfondimento alla tassazione agevolata delle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.

Con una nuova circolare 3 2026, in forma di FAQ, sono fornite ulteriori specificazioni per casi particolari. 

Vediamo in sintesi tutte le istruzioni ufficiali  oltre che i codici tributo, istituiti con la Risoluzione 2 2026.

Normativa vigente: ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta sostitutiva

L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, siano assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

    maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;

    maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;

    indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai contratti collettivi nazionali

Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità, purché collegate alle tipologie di lavoro sopra indicate e previste dai CCNL 

Restano invece escluse:

    le somme previste da accordi territoriali o aziendali;

    le voci retributive ordinarie (incluse tredicesima e quattordicesima);

    il TFR e gli istituti retributivi indiretti;

    il lavoro straordinario, salvo che sia notturno o festivo;

    le somme che, pur denominate “indennità” o “maggiorazioni”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria 

Sotto il profilo soggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025 

 Il limite di 1.500 euro rappresenta una franchigia: le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie .

Novità operative e aspetti dichiarativi

L’imposta sostitutiva del 15% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente .

Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con il trattamento integrativo (c.d. “bonus 100 euro”): pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere comunque considerate ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore .

In presenza di più rapporti di lavoro nel 2026, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro già assoggettato a imposta sostitutiva, per evitare un utilizzo indebito dell’agevolazione .

Infine, resta ferma la possibilità di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente deve assoggettare a tassazione ordinaria le somme che abbiano fruito indebitamente del regime sostitutivo, oppure può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria qualora risulti più favorevole .

I codici tributo

Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  •  “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Per la detassazione il riposo settimanale deve coincidere con la domenica?

Un primo dubbio riguardava i lavoratori il cui giorno di riposo contrattuale non cade di domenica. L'Agenzia ha ribadito che il "riposo settimanale" rilevante ai fini dell'agevolazione è quello individuato dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), indipendentemente dal fatto che coincida o meno con la domenica. Tuttavia, poiché la normativa vigente considera comunque tutte le domeniche giorni festivi, l'imposta sostitutiva si applica in ogni caso alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro svolto di domenica, anche quando questa non sia il giorno di riposo settimanale contrattualmente stabilito.

L'agevolazione si applica anche al part-time verticale?

Per i lavoratori in regime di part-time verticale, l'agevolazione si applica esclusivamente al lavoro supplementare svolto nel giorno di riposo individuato dalle parti, anche quando i giorni non lavorati nella settimana siano più di uno. Restano invece escluse dal beneficio le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare svolto in giorni diversi da quello di riposo, così come quelle collegate all'esercizio di clausole elastiche, per le quali trovano applicazione le specifiche maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva e dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

Lo straordinario festivo o notturno rientra nell'agevolazione?

Un punto rilevante riguarda lo straordinario. La disciplina generale esclude dall'agevolazione le somme corrisposte per lavoro straordinario, in quanto il beneficio è riservato agli importi aggiuntivi collegati a notturno, festivo, riposo settimanale e turni rispetto alla retribuzione ordinaria. Fa eccezione proprio lo straordinario svolto in giorno festivo o nelle ore notturne: in questo caso, l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica all'intera retribuzione corrisposta per tale prestazione.

L’indennità di reperibilità è soggetta all’imposta sostitutiva? e come si applica!

Anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione L'Agenzia ha precisato che il beneficio spetta anche quando il lavoratore, pur essendo in stato di reperibilità, non sia stato effettivamente chiamato a prestare attività lavorativa: ciò che rileva è la limitazione della libertà personale e organizzativa accettata dal lavoratore, remunerata appunto dall'indennità.

L'indennità di pernottamento del CCNL Credito è agevolata?

Infine, l'Agenzia si è espressa sull'indennità di pernottamento prevista dall'articolo 117 del CCNL Credito per il personale addetto a vigilanza e custodia, dovuta in caso di pernottamento aggiuntivo rispetto al normale lavoro diurno. Trattandosi di un compenso collegato funzionalmente alla disponibilità del lavoratore, corrisposto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna, l'Agenzia ha ritenuto applicabile anche a questa indennità l'imposta sostitutiva del 15 per cento.

In sintesi

I chiarimenti forniti delineano un quadro applicativo piuttosto ampio dell'agevolazione, che si estende non solo alle classiche maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, ma anche a istituti contrattuali specifici come la reperibilità e il pernottamento, purché collegati funzionalmente alle fattispecie individuate dalla norma. 

ATTENZIONE Restano invece escluse le somme che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria, così come lo straordinario ordinario non festivo né notturno.

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